CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO

La conversione del permesso di soggiorno comprende teoricamente ogni variazione del motivo del titolo di soggiorno ma praticamente assume la “categoria di richiesta di un rinnovo”.
Solo in due casi si tratta di conversione vera e propria:

  • da altro titolo di soggiorno a motivi familiari (c.d. coesione familiare o ricongiungimento familiare in loco).
    Per la coesione valgono gli stessi presupposti come per il ricongiungimento familiare, ossia si possono ricongiungere figli minori, coniuge e genitori (a meno che questi ultimi non abbiano altri figli nel paese d’origine).

Documentazione occorrente:

  • copia passaporto ( solo pagine utili)
  • certificati tradotti e legalizzati che attestino il legame di parentela (nascita o matrimonio)
  • copia documento familiare regolarmente soggiornante in Italia
  • copia dichiarazione di mantenimento e redditi familiare
  • copia dichiarazione di ospitalità (domicilio)
  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • da studio a lavoro
    La conversione del permesso da studio a lavoro può avvenire in qualsiasi momento per chi, entrato in Italia con un visto per studio, raggiunge il traguardo di laurea e per chi, titolare di tale PSE, compie il 18esimo anno di età in Italia, ma sia entrato in precedenza con ricongiungimento familiare.

    Documentazione occorrente:

  • 2 copie PSE
  • copia passaporto (solo pagine utili)
  • 1 marca da bollo da € 16,00
  • copia codice fiscale
  • copia cessione di fabbricato o dichiarazione di ospitalità
  • copia documento identità datore di lavoro e suo codice fiscale
  • proposta o contratto di lavoro

In caso contrario, si devono attendere le quote stabilite con un decreto flussi, così come per la conversione del permesso di soggiorno stagionale a permesso per lavoro subordinato non stagionale.

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