PENSIONE AI SUPERSTITI
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:
- pensionato (pensione di reversibilità);
- lavoratore (pensione indiretta).
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione:
- il coniuge superstite, anche se separato; se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione spetta a condizione che sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente) che alla data della morte del genitore siano:
- minorenni oppure
- maggiorenni inabili oppure
- studenti o universitari e
- a carico alla data del decesso del genitore
REQUISITI
La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
QUANDO SPETTA
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto, secondo le seguenti percentuali di legge:
- 60%, solo coniuge;
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
- Documento identità e codice fiscale del richiedente/i
- Codice fiscale del pensionato/a deceduto
- Certificati di pensione del richiedente e del pensionato/a deceduto
- Ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare
- Iban banca o posta (n.b: il conto corrente non deve essere intestato al pensionato deceduto)
- Autocertificazione stato civile e stato famiglia alla data del decesso (data e luogo matrimonio e decesso)
- Eventuale sentenza di separazione o divorzio
- Autocertificazione reddito d’impresa per lavoratori autonomi - scarica il modello
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