INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
L’integrazione al minimo costituisce un beneficio che lo Stato attribuisce al pensionato in presenza di una prestazione liquidata sulla base dei contributi versati di importo piuttosto basso (cosiddetta pensione a calcolo), al di sotto del “minimo vitale”.
In questi casi la pensione a calcolo viene integrata, cioè incrementata, fino a raggiungere un importo fissato dalla legge.
Nel 2017 l’importo corrisponde a € 501,89 mensili.
Per le pensioni decorrenti dal 1.1.1994 il diritto al minimo è condizionato sia dal reddito personale, sia dal reddito del coniuge: è necessario procedere a una doppia verifica, sia del non superamento del limite di reddito personale, sia di quello coniugale.
Limite di reddito personale per il 2017: € 13.049,14
Limite di reddito coniugale per il 2017: € 26.098,28
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
- Documento identità e codice fiscale del richiedente
- Codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico
- Autocertificazione stato civile e stato famiglia (data e luogo matrimonio)
- Certificato della pensione su cui chiedere il ricalcolo
- Ultima dichiarazione dei redditi del nucleo familiare
- Eventuale titolo di soggiorno per extracomunitari