PERMESSI E CONGEDI PER HANDICAP
Ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art 3, comma 3 Legge 104/92 e ai loro familiari vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l’assistenza del portatore di handicap.
I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nella misura di 2 ore al giorno o 3 giorni al mese, anche frazionabili in ore, in caso di disabile che lavora o in caso di figlio di età inferiore ai 3 anni; qualora il disabile sia altro familiare, invece, esiste solo la modalità dei 3 giorni al mese, anche frazionabili in ore.
Il congedo retribuito spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, frazionabili anche a giorni; oltre alla situazione di handicap grave del familiare convivente, il lavoratore deve essere in costanza di rapporto di lavoro.
Non è possibile usufruirne per sé stessi ed esiste un ben preciso ordine di priorità dei familiari che ne vogliano beneficiare: ad esempio il coniuge della persona disabile, al quale possono sostituirsi i genitori o i figli solo in particolari condizioni.
Le relative domande sono da inviare telematicamente all’Inps.
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
- Verbale ai sensi della L.104
- Documento identità richiedente e familiare disabile
- Ultima busta paga
- Date di eventuali periodi di ricovero