DISOCCUPAZIONE

NASpI

COS’È

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è l’indennità di disoccupazione prevista per coloro che vengono a trovarsi senza lavoro con data di cessazione a partire dal 1°maggio 2015.
Agli eventi intervenuti fino al 30 aprile 2015 si applicano fino alla scadenza naturale o alla decadenza dalla prestazione le disposizioni in materia di ASpI.

DESTINATARI

Tutti i lavoratori dipendenti, compresi

  • Apprendisti
  • Soci lavoratori di cooperativa
  • Personale artistico
  • Dipendenti pubblici con contratto a termine

Sono invece esclusi:

  • Dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato
  • Operai agricoli (hanno diritto alla DS agricola)
  • Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

N.B.: la categoria dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata DIS-COLL introdotta in via sperimentale per il 2015 (eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°gennaio e sino al 31 dicembre 2015), prorogata per il 2016 ma con un tetto massimo di risorse a disposizione e divenuta definitiva da luglio 2017.

REQUISITI

  • Non è richiesto requisito di anzianità assicurativa
  • almeno 13 contributi settimanali utili nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI); ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti su base annua complessivamente erogata una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (criterio che non riguarda lavoratori domestici, operai agricoli e apprendisti)
  • trenta giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dal minimale contributivo e dalla durata oraria nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per lavoratori domestici (colf e badanti) il requisito si considera raggiunto qualora nell’ultimo anno vi sia stata attività lavorativa per almeno 120 ore
  • trovarsi in condizione di disoccupazione involontaria e conservare lo status di disoccupato (ammesso anche licenziamento per motivi disciplinari)

Non determina la condizione di disoccupazione involontaria la cessazione per dimissioni o per risoluzione consensuale, tranne che nei seguenti casi:

  • dimissioni lavoratrice madre (da 300 gg. prima della data presunta del parto e fino al primo anno di età del bambino)
  • dimissioni per giusta causa (mancato pagamento retribuzione, molestie sessuali, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell’azienda, spostamento del lavoratore ad altra sede, comportamento ingiurioso superiore gerarchico)
  • risoluzione consensuale nell'ambito di una procedura di conciliazione attivata presso la Direzione Territoriale del Lavoro oppure per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con mezzi pubblici
  • licenziamento con indennizzo a favore del lavoratore, che rinunci all’impugnazione del licenziamento stesso, come previsto dal contratto a tutele crescenti (art.6 D.lgs.23/2015)

N.B.: in caso di licenziamento collettivo con diritto all’indennità di mobilità, il lavoratore non ha la possibilità di esercitare opzione tra mobilità e Naspi

MISURA

La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni precedenti la cessazione del rapporto, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33 (indennità giornaliera : 30)

  • Se la retribuzione media è pari o inferiore a € 1.195 mensili (2017), l’indennità sarà il 75%.
  • Per retribuzioni superiori, incremento del 25% sul differenziale tra retribuzione e il limite di € 1.195.
  • In ogni caso l’importo mensile massimo spettante è di € 1.300 (2017).

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese (91°giorno della prestazione)

DURATA

La prestazione è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione.

PRESENTAZIONE DOMANDA

Domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

DECORRENZA

L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, per domanda presentata entro l’ottavo giorno ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della prestazione può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell’importo spettante e non ancora liquidato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
La domanda va inoltrata entro 30 gg. dalla data di inizio attività a pena di decadenza.
Può spettare anche per sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il periodo di lavoro dipendente che ha dato origine alla NASpI: in tal caso la domanda va inoltrata entro 30 gg. dalla data di presentazione della NASpI.

RIPRESA ATTIVITÀ

Nuovo rapporto di lavoro subordinato:

  • Se il lavoratore durante il periodo in cui percepisce la NASpI instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro):
    • Decade dalla prestazione se il contratto è di durata superiore a 6 mesi
    • Si sospende (d’ufficio) la prestazione se il contratto è di durata pari o inferiore a 6 mesi
  • Se il lavoratore durante il periodo in cui percepisce la NASpI instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale:
    • Conserva il diritto alla prestazione in misura ridotta a condizione che comunichi all’Inps entro 30 gg. dall’inizio attività il reddito annuo previsto (il nuovo rapporto deve essere instaurato con datore di lavoro diverso). La riduzione è pari all’80% del reddito previsto.
    • Tale previsione vale anche in caso di lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di questi per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (quindi prestazione ridotta con obbligo di comunicazione entro 30 gg. dalla domanda di NASpI).
    • In caso di mancata comunicazione del reddito, si verificherà la sospensione della prestazione se il rapporto è di durata pari o inferiore a 6 mesi, mentre vi sarà decadenza se il rapporto sia di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato (anche se il reddito è inferiore ai limiti sopra indicati).
    • In caso di lavoro intermittente, qualora il nuovo contratto preveda l’indennità di disponibilità, la NASpI è cumulabile se il reddito da lavoro + l’indennità di disponibilità non superano gli 8.000 euro (il superamento di tale limite determinerebbe sospensione/decadenza in base alla durata del contratto come nelle ipotesi sopra indicate). Nel caso in cui invece non vi sia diritto all’indennità di disponibilità, la NASpI è sospesa per le sole giornate lavorative. Non sono indennizzabili invece le giornate di non lavoro interne ad un contratto di lavoro intermittente che non subisce interruzioni.

Attività autonoma

In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma e parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro), il soggetto beneficiario, pena la decadenza dalla prestazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. In caso di attività preesistente, il termine dei 30 gg. è dalla domanda di NASpI.
L’Istituto in tal caso provvede a ridurre il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; in caso di esonero, il lavoratore deve presentare un’autodichiarazione entro il 31.03 dell’anno successivo: la mancata presentazione comporta in questo caso la restituzione della prestazione percepita.
Qualora l’attività si protragga anche nell’anno solare successivo, il percettore dovrà comunicare il reddito presunto entro il 31.01 (con modello NASpI Com); in questo caso la mancata comunicazione fa scattare la sospensione e non la decadenza.

DECADENZA

Si decade dalla fruizione delle indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • inizio di un'attività in forma subordinata senza che il lavoratore effettui la comunicazione obbligatoria;
  • inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione obbligatoria;
  • raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata;
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità NASpI;
  • violazione delle regole di condizionalità (partecipazione ad iniziative di attivazione lavorativa e percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti – decreti da emanarsi);
  • mancata accettazione di un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto (L.92/2012 art.4 co.41);
  • mancata accettazione di un’offerta di lavoro quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (L.92/2012 art.4 co.42).

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Il periodo di fruizione della NASpI è coperto figurativamente ai fini pensionistici: questo accredito avviene d’ufficio (senza necessità di presentare alcuna richiesta).
Chi percepisce l’indennità può richiedere anche l’assegno per il nucleo familiare, sempre che il reddito non superi determinati limiti in rapporto ai componenti del nucleo.

REGIME FISCALE

L’indennità di disoccupazione costituisce reddito: l’Inps, in qualità di sostituto d’imposta, sulle somme erogate applica le ritenute IRPEF, riconoscendo laddove spettanti le detrazioni d’imposta, effettua a fine anno il conguaglio fiscale e rilascia la Certificazione Unica, per la dichiarazione dei redditi.

ELENCO DOCUMENTI

  • fotocopia carta d’identità, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno
  • codice iban per accredito bancario e/o postale - scarica il modello SR163
  • fotocopia ultima busta paga in tuo possesso
  • lettera di licenziamento o contratto a tempo determinato che riporti il termine del periodo lavorativo
  • dichiarazione del periodo di indennità di mancato preavviso (per contratti a tempo indeterminato)
  • fotocopia della convalida di dimissioni da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, se sei una lavoratrice madre che ha lasciato il lavoro
  • in caso di dimissioni/risoluzione consensuale:
    • Dimissioni giusta causa per mancato pagamento delle retribuzioni: ricevuta rilasciata dalla procedura di dimissioni on line con specifica nel campo note delle mensilità non pagate; eventuali lettere di diffida inviate al datore di lavoro timbrate per ricevuta dal datore di lavoro ovvero la fotocopia della ricevuta di ritorno della raccomandata inviata.
    • In tutti gli altri casi di dimissioni giusta causa: ricevuta rilasciata dalla procedura di dimissioni on line con specifica nel campo note dell’indicazione della giusta causa. Il lavoratore deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti il motivo della giusta causa e la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti dell’illecito comportamento del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi di urgenza ex art. 700 c.p.c. ecc., impegnandosi a comunicarne gli esiti.
    • Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: verbale della procedura di conciliazione effettuata presso la Direzione Territoriale del Lavoro oppure lettera di trasferimento (ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con mezzi pubblici).
  • in caso di richiesta degli assegni familiari
    • Dichiarazione dei redditi e/o CUD relativi al 2016
    • fotocopia documenti e codici fiscali coniuge e figli
    • data di matrimonio/separazione/divorzio
  • copia della Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata al Centro per l’Impiego, se già in tuo possesso; qualora non fossi già stato al Centro per l’Impiego, puoi rivolgerti direttamente al Patronato, in quanto la DID potrà essere rilasciata contestualmente alla domanda di disoccupazione.

MODULI
- Modulo NASpI-Com COD. SR161 - scarica il modulo

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