DISOCCUPAZIONE NASPI 2017

Confermato anche per il 2017 per i residenti in Emilia Romagna: in base alla normativa vigente, la domanda di NASpI equivale alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID); pertanto, tutti i lavoratori che devono presentare domanda di indennità di disoccupazione, a partire dal giorno successivo al termine del rapporto di lavoro, potranno farlo tramite Patronato oppure direttamente sul sito dell'Inps, SENZA DOVERSI PRESENTARE AL CENTRO PER L'IMPIEGO.

Sarà eventualmente il Centro per l'Impiego a convocare i lavoratori per il colloquio di orientamento e la stipula del patto di servizio: in tal caso la mancata presentazione comporterà la perdita dell'indennità di disoccupazione.

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NUOVI ASSEGNI FAMILIARI DA LUGLIO 2017

L'Inps ha pubblicato le nuove tabelle relative agli assegni familiari (più precisamente l'assegno al nucleo familiare ANF) valide dal 1°luglio 2017 fino al 30 giugno 2018. L'importo mensile varia in funzione del reddito dell'intero nucleo familiare e del numero di componenti del nucleo stesso; la presenza nel nucleo familiare di figli minori, quella di eventuali familiari inabili, così come la condizione di nucleo monoparentale (dove cioè ci sia un solo genitore non coniugato, separato o divorziato, vedovo) consentono di ottenere un importo più elevato. I redditi da considerare per gli assegni familiari a partire da luglio prossimo sono quelli riferiti all'anno d'imposta 2016.

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DIMISSIONI ON LINE

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche. Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco", una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli. Il Patronato Acli, mediante il proprio Ufficio Lavoro, è soggetto abilitato, con il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro. Restano fuori, dal campo di applicazione della presente norma, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell'art. 2113 c.c., 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.

DAL 1° MAGGIO 2015 LA DISOCCUPAZIONE SI CHIAMA NASPI

Le prestazioni di disoccupazione Aspi e miniaspi, introdotte a partire dal gennaio 2013, sono già andate in pensione!

A partire da maggio 2015, infatti, chi perde il lavoro dovrà fare i conti con la NASpI, la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego, che “annulla e sostituisce” le precedenti indennità.

Ma in dettaglio cosa cambia? E soprattutto il cambiamento sarà vantaggioso?

Gli aspetti più rilevanti da segnalare sono i seguenti:

  • Sparisce il requisito dell’anzianità assicurativa (precedentemente previsto per Aspi): questo significa che il lavoratore che perde il lavoro non dovrà più attendere 2 anni dal primo contributo accreditato sulla sua posizione assicurativa per poter richiedere l’indennità.
  • Si riduce il requisito contributivo necessario per il diritto e contemporaneamente si amplia il periodo nel quale ricercare tale requisito (previsti per Aspi): questo significa che il lavoratore che perde il lavoro non dovrà più maturare almeno 1 anno di contributi nel biennio precedente la cessazione, in quanto basterà maturare 13 settimane nei 4 anni precedenti.
  • A parità di requisito contributivo, si amplia il periodo nel quale ricercarlo (rispetto a quanto vigente per la miniAspi): questo significa che il lavoratore che perde il lavoro dovrà comunque raggiungere il requisito di 13 settimane, ma per farlo potrà servirsi di tutta la contribuzione da lavoro accreditata sulla sua posizione assicurativa negli ultimi 4 anni, a partire dalla data di cessazione.
  • Il principio che regola la durata della prestazione potrebbe spesso garantire periodi indennizzabili più lunghi: poiché il periodo indennizzabile corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, se un lavoratore perde la propria occupazione avendo in precedenza sempre lavorato, potrebbe arrivare a percepire una prestazione addirittura per 2 anni! In realtà questo vantaggio si attenua molto per coloro che già gli anni precedenti avessero beneficiato di prestazioni di disoccupazione; infatti in questi casi, non vengono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione.
  • È prevista la possibilità di cumulare parzialmente la NASpI con una nuova attività lavorativa: questo significa che se il lavoratore intraprende un nuovo lavoro senza superare il limite del reddito minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro per dipendenti e parasubordinati, 4.800 per lavoratori autonomi) potrebbe percepire contemporaneamente al proprio reddito anche l’indennità di disoccupazione seppure in misura ridotta.

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MODELLI RED ED ULTERIORI DICHIARAZIONI

Dal 2014 l’Inps non spedisce più la richiesta di presentazione del modello RED, poichè ha provveduto a comunicare al CAF le informazioni necessarie per l'elaborazione della pratica. Pertanto potete rivolgervi al CAF ACLI per le compilazioni (tel. 0541 783862).

RED

E' una dichiarazione di responsabilità che interessa chi abbia prestazioni in tutto o in parte collegate a limiti di reddito personali e/o familiari. Non sono tenuti alla compilazione della dichiarazione coloro che abbiano già presentato la dichiarazione dei redditi (730 o modello UNICO) e non posseggano ulteriori redditi oltre a quelli già dichiarati al fisco.

ICRIC

E' una dichiarazione di responsabilità che interessa i titolari di indennità di accompagnamento e indennità di frequenza come invalidi civili, che devono indicare eventuali periodi di ricovero a titolo gratuito. La dichiarazione è obbligatoria anche per chi non abbia avuto alcun periodo di ricovero.

Per i titolari di indennità di frequenza servono inoltre i seguenti dati:

  • Documenti identità e codici fiscali di entrambi i genitori
  • Denominazione della struttura frequentata dal minore, indirizzo completo, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di posta elettronica o indicazione del sito web
  • Periodi di frequenza di eventuali strutture diverse dalla scuola dell’obbligo

ICLAV

E' una dichiarazione di responsabilità che interessa i titolari di pensione di invalidità civile parziale, che devono indicare se svolgono attività lavorativa e l’eventuale reddito a questa collegato.

Link Utili

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